La mediazione tributaria obbligatoria art. 17-bis D. Lgs. 546/1992 è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice. Può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a € 20.000 relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° Aprile 2012.