Il fenomeno del mobbing o molestie morali sul posto di lavoro è stato sancito per la prima volta nel Codice del Lavoro del 2003 in risposta alle richieste di alcuni studiosi che reclamavano una soluzione giuridica per affrontare quello che è considerato uno dei fenomeni in forte aumento nel panorama sociologico e giuslavoristico. Tale fenomeno che può avere alla base diverse ragioni o finalità può manifestarsi in varie forme o pratiche in particolare attraverso comportamenti che isolatamente possono anche essere leciti e sembrare insignificanti ma che possono assumere un rilievo molto diverso se inseriti in una determinata procedura e ripetuti nel tempo il che richiede un'importante tutela della vittima molestata. Nelle situazioni di molestia morale la lesione dei diritti della personalità si manifesta nel quadro della particolare vulnerabilità che caratterizza la posizione del lavoratore nel rapporto di lavoro e nella violazione dei doveri di protezione e sicurezza che emergono da tale rapporto e che incombono al datore di lavoro il che ha richiamato la nostra attenzione sulla necessità di un quadro giuridico specifico.
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